Art. 24.
(Attuazione della normativa concernente il riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e l'applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero

 

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degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l'applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia.